PAGAMENTO STIPENDI ENTRO IL 12 GENNAIO

 

 

 


Entro il 12 gennaio 2010 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2009, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2009, secondo il c.d. principio di cassa allargato.

 

Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore  sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro di considera percepito e quindi tassato nel 2009, anche se incassato nel 2010 - purchè entro il 12 gennaio - applicando quindi il criterio di cassa allargato.

 

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

Norma di riferimento

L’art. 51 del Tuir, relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che il è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Compenso amministratore

Anche per valutare la corretta deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società occorre fare riferimento ai principi che presiedono la formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.09.

Nella circolare n. 54 del 19/06/2002, al punto 9, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che "in applicazione del principio di cassa assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta, nell'esercizio della professione o arte". Pertanto se il compenso per amministrazione rientra invece tra i redditi di lavoro autonomo, lo stesso sarà deducibile solo se corrisposto entro il termine del periodo d’imposta (31 dicembre).

 

Date e valute di pagamento

Al fine di individuare il momento del pagamento, occorra verificare la data in cui viene effettuato l’addebito in c/c ed al contempo l’accredito nel c/c del dipendente/amministratore ovvero il momento in cui “(….) il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”, CM 326/E del 23.12.1997.

Qualora l’operazione venga addebitata in c/c in data 12 gennaio 2010 con valuta (per il beneficiario) 14 gennaio 2010 non possa più applicarsi il principio di cassa “allargata”. Ne consegue, con riferimento alla deducibilità di tali costi, che gli stessi sono da considerarsi deducibili nel 2010. Invece, nel caso in cui il bonifico venga effettuato il 12 gennaio con la stessa valuta fissa al beneficiario (12 gennaio) si ritiene possa applicarsi il principio di cassa “allargata”.

 

Riflessi sulle operazioni di conguaglio annuali

Il mancato rispetto del termine del 12 gennaio non è di poco conto, in quanto i compensi corrisposto entro tale data dovranno essere ricompresi nei modelli Cud/2010 e 770/2010 relativi all’anno d’imposta 2009, mentre in caso negativo, si dovranno operare le rettifiche ai fini certificativi del reddito annuale.

 

Considerazioni conclusive

In considerazione che, se i compensi sono erogati dopo il 12 gennaio 2010 andranno a generare parte del reddito relativo all’anno fiscale 2010 e quindi renderanno inesatti tutti i documenti contabili e fiscali dell’anno 2009, sollecitiamo il massimo rispetto della data prestabilita.

Per quanto sopra Vi invitiamo a voler osservare che nel mese di gennaio il pagamento degli stipendi ai lavoratori venga effettuato entro e non oltre il giorno 12 del corrente mese.

 

 

04/01/2010

 

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